In generale, il Codice Civile (art.2934) stabilisce che tutti i diritti si estinguono per prescrizione, quando il titolare non li esercita per il tempo determinato dalla legge, ad eccezione dei diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. Al fine di è necessario per l'avente diritto: - , inviando al debitore una raccomandata a/r o una PEC, in cui vengono specificati il titolo e l'importo dovuto - ottenere un , o altro documento da cui emerga la volontà di adempiere al proprio debito - , mediante decreto ingiuntivo, citazione o atto di precetto (in caso si sia già in possesso di un titolo esecutivo). Prima di procedere con il recupero giudiziale del credito è sempre opportuno tentare le vie stragiudiziali.
La durata ordinaria della prescrizione è definita in 10 anni, decorrenti dal momento in cui il credito può essere fatto valere.
Per i crediti commerciali sono però previste una serie di eccezioni:
evitare il decorso dei termini di prescrizione
sollecitare il pagamento
riconoscimento di debito scritto del debitore
adire le vie giudiziarie