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CIVILE: PRESCRIZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

2023-05-09 16:36

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CIVILE: PRESCRIZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

In generale, il Codice Civile (art.2934) stabilisce che tutti i diritti si estinguono per prescrizione, quando il titolare non li esercita per il tempo determinato dalla legge, ad eccezione dei diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
La durata ordinaria della prescrizione è definita in 10 anni, decorrenti dal momento in cui il credito può essere fatto valere.

Per i crediti commerciali sono però previste una serie di eccezioni:


  • 5 anni: prestazioni di servizi periodici che solitamente devono essere pagate con cadenza annuale o per frazioni di anno più brevi (es. bollette del telefono, canone di affitto, mutui, interessi), nonché il risarcimento dei danni da fatto illecito.
  • 3 anni: prestazioni professionali, compenso dell’opera prestata e rimborso delle spese correlative (commercialisti, avvocati, geometri, periti, medici)
  • 2 anni: per il mondo delle Utilities e delle bollette di luce, gas e acqua
  • 1 anno: agente mobiliare, contratti di trasporto in Europa, lavori svolti da ditte di riparazione e manutenzione, prestazioni emesse da scuole e palestre private, premi assicurativi, retribuzioni per i prestatori di lavoro
  • 6 mesi: servizi alberghieri e B&B

Al fine di


evitare il decorso dei termini di prescrizione

è necessario per l'avente diritto:



-


sollecitare il pagamento

, inviando al debitore una raccomandata a/r o una PEC, in cui vengono specificati il titolo e l'importo dovuto



- ottenere un


riconoscimento di debito scritto del debitore

, o altro documento da cui emerga la volontà di adempiere al proprio debito



-


adire le vie giudiziarie

, mediante decreto ingiuntivo, citazione o atto di precetto (in caso si sia già in possesso di un titolo esecutivo). Prima di procedere con il recupero giudiziale del credito è sempre opportuno tentare le vie stragiudiziali.








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