Spesso si sente parlare in maniera atecnica e indistinta di legittima e legittimari.
Tuttavia, la terminologia individua due discipline differenti, da applicarsi a seconda del tipo di successione che si apre alla morte del de Cuius.
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Nel caso in cui il defunto non abbia espresso alcuna volontà testamentaria, la legge prevede l'applicazione degli artt. 565 e ss cc, con apertura della c.d. Successione legittima.
Il codice stabilisce in queste ipotesi il riparto del patrimonio del defunto, tenendo conto degli eredi presenti.
Solo ascendenti e fratelli/sorelle Art. 571 c.c. Altri parenti (sino al 6° grado) Art. 572 c.c Stato , salva l'ipotesi di addebito della separazione con sentenza passata in giudicato. Solo il divorzio comporta la perdita dello status di coniuge, con lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per si intendono i collaterali con in comune un solo genitore. Sono equiparati ai legittimi anche i fratelli/sorelle naturali. In presenza di , la legge contempera il rispetto della volontà del defunto con la t che non possono essere esclusi dalla partecipazione all'eredità. A questi ultimi, c.d. lo Stato riserva una quota del patrimonio, oltre ad altri diritti successori. La parte di patrimonio che residua può essere liberamente disposta dal testatore. Solo il coniuge 1/2 (1/2 quota disponibile) Coniuge più un figlio 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio (1/3 quota disponibile) Coniuge più due o più figli 1/4 al coniuge e 2/4 ai figli (1/4 quota disponibile) Solo un figlio 1/2 (1/2 quota disponibile) Solo due o più figli 2/3 (1/3 quota disponibile) Solo ascendenti 1/3 (2/3 quota disponibile) Coniuge più ascendenti 1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti (1/4 quota disponibile) Anche in questa ipotesi, il CONIUGE SEPARATO senza addebito è equiparato al coniuge non separato, comportando la separazione la sola sospensione degli effetti del matrimonio.
è ammesso alla successione legittima anche il CONIUGE SEPARATO
unilaterali
QUOTA DI LEGITTIMA - SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI
volontà testamentaria, anche parziale
utela di una serie di soggetti
legittimari,