Con l'Ordinanza n. 4280/2022 , la Cassazione è tornata a esprimersi in merito alla possibilità, in caso di decesso del cointestatario, di ottenere il rimborso integrale del buono fruttifero postale, in presenza di clausola "a pari facoltà di rimborso". Entrambi sono sì documenti di legittimazione (art.2002 c.c.), cui non si applica la disciplina dei titoli di credito, ma la funzione dei buoni fruttiferi è profondamente diversa da quella dei libretti di risparmio, in quanto non caratterizzata dalla frequente modifica dettata dalla gestione quotidiana degli affari, ma preordinata all'immobilizzazione di somme e finalizzata ad un futuro rimborso.
Poste Italiane S.p.A rifiutava il pagamento ritenendo estendibile ai buoni fruttiferi il disposto dell'art. 187, co. 1, del DPR 256/1989, che, relativamente ai libretti postali, richiede in caso di decesso la quietanza di tutti gli aventi diritto.
Diversamente, la Suprema Corte, ha ritenuto non condivisibile la lettura operata da Poste Italiane e dai Giudici di merito, in virtù della diversa natura dei libretti postali.
Infatti, l'art. 204 co.3 del DPR 256/1989, stabilisce che i buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione nei termini di legge, e non possono essere dati in pegno.
Alla luce di questa interpretazione, lo scopo ultimo della disciplina non risiede nella tutela dei coeredi, i quali mantengono comunque nei confronti del cointestatario il diritto di regresso di cui agli artt. 1295 e 1298 c.c., e, pertanto, il cointestatario superstite ha diritto al rimborso a vista dei buoni fruttiferi con clausola FPR.